Credito d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia nel secondo trimestre 2023
(art. 4 comma 3 del Decreto Legge 34/2023)

 

Le imprese con forniture di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW possono beneficiare di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto dell’energia consumata nel secondo trimestre 2023.

Il contributo:
- spetta se il costo medio del kWh risultante dalle bollette del primo trimestre 2023 alla voce “Spesa per la materia energia” risulta superiore del 30% rispetto a quello dello stesso trimestre del 2019;
- non è tassato ai fini IRES e IRAP;
- è cumulabile con altre agevolazioni a condizione che il cumulo e la non concorrenza alla formazione dell’imponibile IRES e IRAP non comporti il superamento del costo sostenuto.

Il credito d’imposta:
- non può essere chiesto a rimborso;
- può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 entro il 16/11/2023 (termine anticipato ai sensi dell'art. 7 del DL 132/2023);
- può essere ceduto per intero a terzi, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

I conteggi potranno essere forniti esclusivamente su richiesta email delle imprese medesime all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
L’email dovrà avere oggetto “Credito d’imposta II trimestre 2023” e riportare:
- il soggetto titolare della fornitura così come riportato in bolletta e immutato dal 01/01/2019;
- la partita IVA;
- la data di costituzione dell’impresa risultante dalla Visura Camerale;
- l'indirizzo PEC da utilizzare per le comunicazioni all'impresa, se diverso dall'indirizzo PEC mittente.

 

Note:
1.
la comunicazione dei conteggi redatta dal Consorzio, come da qualsiasi altro fornitore di energia, non costituisce titolo necessario e sufficiente per accedere al contributo;
2. le imprese possono determinare autonomamente la variazione del costo medio della "Spesa per la materia energia" nonché le conseguenti spettanze del credito d'imposta seguendo le semplici istruzioni riportate in calce al presente comunicato;
3. le richieste delle imprese potranno essere evase solo dopo l'emissione delle bollette per la competenza del mese di giugno e del 3° bimestre 2023, indicativamente dopo la metà di luglio.

 

* * *

Modalità di calcolo e confronto del costo medio del kWh alla voce "Spesa per la materia energia"

 

Tutte le informazioni necessarie sono desumibili dalle bollette e relativi elementi di dettaglio che contabilizzano i consumi mensili 2019 e 2022-23.

Il costo medio del kWh in ciascun trimestre è il rapporto tra:
- la somma degli importi della “Spesa per la materia energia”;
- la somma dei consumi fatturati.

Si tenga presente che la “Spesa per la materia energia” ricomprende anche componenti tariffarie in quota fissa, proporzionali ai giorni fatturati e non al consumo rilevato; pertanto il costo medio del kWh non è un valore standard, bensì varia per ogni fornitura.

La variazione percentuale può essere calcolata come segue:

( costo medio kWh 2022 x 100 / costo medio kWh 2019 ) - 100

Se il risultato è superiore a 30 significa che la condizione che dà diritto al contributo è verificata.

Note:
- per le imprese non ancora costituite alla data del 1° gennaio 2019, il prezzo medio della "Spesa per la materia energia" del 1° trimestre 2019 si assume pari a 0,06926 euro/kWh;
- per le imprese non ancora costituite alla data del 1° aprile 2019, il prezzo medio della "Spesa per la materia energia" del 2° trimestre 2019 si assume pari a 0,06247 euro/kWh;
- per le imprese non ancora costituite alla data del 1° luglio 2019, il prezzo medio della "Spesa per la materia energia" del 3° trimestre 2019 si assume pari a 0,06271 euro/kWh;
- per le imprese non ancora costituite alla data del 1° ottobre 2019, il prezzo medio della "Spesa per la materia energia" del 4° trimestre 2019 si assume pari a 0,05991 euro/kWh. 

 

 

 

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