Informazioni relative alle tempistiche e alle modalità per la costituzione in mora e agli indennizzi automatici

 

Ai sensi dell’art. 17 dell’Allegato A alla Deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 258/2015/R/COM - Testo integrato morosità elettrica (TIMOE) - si riportano qui di seguito tempistiche, modalità e indennizzi automatici previsti in caso di morosità dei Clienti finali disalimentabili.

 

Costituzione in mora del Cliente finale

Nel caso di mancato pagamento delle bollette da parte dei Clienti finali disalimentabili, l’esercente i servizi di dispacciamento e trasporto dell’energia è tenuto a costituire in mora il Cliente finale, mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata.
Il termine ultimo entro cui il Cliente finale è tenuto a provvedere al pagamento delle fatture scadute non sarà inferiore a 40 giorni dalla costituzione in mora.
Il Cliente finale di CEIS può comunicare l’avvenuto pagamento delle fatture scadute presentando l’originale della ricevuta di pagamento allo Sportello Clienti oppure inviandone copia via fax (nr.: 0465-701771) o per posta elettronica (mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.).

Sospensione della fornitura (o riduzione della potenza)

CEIS può dar corso alla sospensione della fornitura:
- direttamente per morosità del proprio Cliente finale;
- su richiesta del Venditore o dell’esercente il Servizio di Salvaguardia per morosità del Cliente finale del Mercato Libero o in Salvaguardia.
Per i punti di prelievo connessi in bassa tensione per i quali sussistano le condizioni tecniche (contatore elettronico telegestito e raggiungibile, con potenza fino a 30 kW), CEIS è tenuto a procedere, 15 giorni prima della sospensione della fornitura, alla riduzione della potenza a un livello pari al 15% della potenza disponibile.

Riattivazione della fornitura (o ripristino della potenza)

CEIS è tenuto a riattivare la fornitura sospesa (oppure a ripristinare la potenza disponibile originaria):
- alla dimostrazione dell’avvenuto pagamento da parte del proprio Cliente finale secondo le modalità indicate;
- al ricevimento della richiesta fax o telematica di riattivazione dal Venditore o dall’esercente il Servizio di Salvaguardia per il Cliente finale del Mercato Libero o in Salvaguardia.
La riattivazione (o il ripristino della potenza disponibile originaria) deve avvenire entro il giorno feriale successivo se il contatore non è telegestito e raggiungibile, oppure entro il giorno lavorativo successivo se il contatore è telegestito e raggiungibile.

Indennizzi automatici previsti

Al Cliente finale verrà corrisposto in bolletta un indennizzo automatico pari a:
- 30,00 euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa (o la potenza sia stata ridotta) per morosità senza l’invio della raccomandata di costituzione in mora:
- 20,00 euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa (o la potenza sia stata ridotta) senza il rispetto delle tempistiche previste ed indicate nella raccomandata di costituzione in mora.
Se per responsabilità del CEIS la fornitura viene riattivata oltre il tempo previsto, al Cliente finale verrà corrisposto in bolletta un indennizzo automatico secondo quanto stabilito dalla deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 566/2019/R/eel, Allegato A - TIQE (Testo integrato della qualità dei servizi di distribuzione e misura).

Costi a carico del Cliente finale

Per la procedura di costituzione in mora, sospensione e ripristino della fornitura (oppure riduzione e ripristino della potenza), CEIS addebita al Cliente finale i contributi in quota fissa a copertura di oneri amministrativi così come previsto dalle seguenti deliberazioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente:
- Delibera 616/2023/R/eel, Allegato C - TIC (Testo integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione);
- Delibera 208/2022/R/eel, Allegato A - TIV (Testo integrato della vendita).
Sono infine a carico del Cliente finale gli interessi di mora per i ritardati pagamenti, calcolati ai sensi dalla Delibera 200/99 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, e le spese postali per l’invio della raccomandata di costituzione in mora.

 

 

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